Statuto

ART. 1 – Costituzione sede e durata

È costituita una associazione senza scopo di lucro denominata “Gruppo Italiano Specialisti Territoriali per l’Osteoporosi”, in sigla “GISTO”.
La sede legale dell’Associazione è in Roma – Via La Spezia, 67.
La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 2  - Oggetto e scopi

Scopi dell’Associazione, che non ha fini di lucro, sono:

a) promuovere la diffusione delle conoscenze nel campo dell’osteoporosi, nei suoi aspetti epidemiologici, diagnostici e terapeutici, attraverso congressi, riunioni e corsi di aggiornamento, con programmi annuali di attività formativa ECM, nonché favorire iniziative rivolte alla prevenzione, con particolare attenzione agli aspetti sociali di questa malattia, mediante il coinvolgimento di tutte le figure mediche specialistiche che si occupano di osteoporosi sul territorio favorendone lo scambio culturale permanente;

b) favorire e stimolare il progresso degli studi sperimentali e clinici, lo sviluppo e la standardizzazione delle metodologie di ricerca e di applicazione cliniche, nonché dei criteri di valutazione dell’osteoporosi, coordinando le attività svolte dagli specialisti mediante l’adozione di protocolli diagnostici e terapeuti unificati con particolare riferimento alla medicina del territorio;

c) promuovere ricerche in collaborazione con le varie società scientifiche nazionali e internazionali interessate ai problemi del metabolismo osseo anche mediante la costituzione di co-associazioni;

d) prevedere collaborazioni anche con le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri Organismi e Istituzioni sanitarie pubbliche;

e) diffondere la conoscenza delle linee guida sull’osteoporosi elaborate dalla società scientifiche nazionali ed internazionali;

f) promuovere l’utilizzo tra gli associati di cartelle cliniche per l’osteoporosi;

g) valorizzare il lavoro specifico degli associati attraverso la diffusione gratuita di programmi elettronici e di apparecchiature elettromedicali dedicati alla diagnosi e terapia dell’osteoporosi;

h) favorire la costituzione di sezioni regionali o interregionali dell’Associazione;

i) organizzare il congresso scientifico annuale aperto a tutti i soci.

L’Associazione per realizzare gli scopi primari, oltre alle attività indicate nel presente articolo potrà svolgere qualunque attività direttamente connessa nonché accessoria a quelle sopra elencate in quante integrative delle stesse.

L’Associazione non ha finalità sindacali e non esercita attività imprenditoriali salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua. Finanzia le attività sociali attraverso i contributi degli associati e di enti pubblici o di soggetti privati nel rispetto della normativa vigente ECM.

ART. 3 – Entrate e patrimonio.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. dalle quoti di iscrizione versate dai soci ordinari;
  2. dai contributi annuali dei soci sostenitori;
  3. dalle libere offerte da parte di Enti pubblici o privati;
  4. da qualsiasi bene mobile, immobile, pervenuto per acquisto, lascito, donazione o per qualsiasi altro titolo;
  5. dall’utilizzo economico occasionale di copyright di eventuali riviste scientifiche;
  6. dai proventi della gestione delle attività direttamente connesse a quelle istituzionali nonché integrative delle stesse.

Gli utili e gli avanzi di gestione annuali saranno impiegati per la realizzazione delle successive attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e/o accessorie.

Tutte le entrate, a qualsiasi titolo percepite, devono confluire nel bilancio dell’Associazione.

I fondi saranno depositati in conti correnti bancari intestati all’Associazione.

ART. 4 – Categorie di soci e loro ammissione.

L’Associazione si compone di soci ordinari, onorari e sostenitori.

Possono essere ammessi, quali soci ordinari, i medici specialisti che svolgano attività sul territorio.

La domanda di ammissione debitamente compilata su modulo dell’Associazione e firmata deve pervenire alla segreteria dell’Associazione e deve essere corredata da un breve curriculum professionale con autocertificazione della qualifica di specialista;

possono essere nominati soci onorari specialisti italiani e stranieri che abbiano raggiunto chiara fama internazionale.

La qualifica di socio sostenitore  compete a persone oppure ad enti pubblici o privati che abbiano contribuito allo sviluppo dell’associazione.

Compete al Consiglio Direttivo la nomina a socio onorario e sostenitore.

L’adesione all’Associazione è annuale e può essere rinnovata annualmente previo pagamento della quota associativa.

Dell’acquisizione o della perdita della qualifica di socio, dovrà essere fatta annotazione  sull’apposito “libro soci” redatto e conservato dal Segretario Generale.

ART. 5 – Diritti e doveri dei soci

Hanno diritto al voto e sono eleggibili per le cariche sociali i soci ordinari e in regola col pagamento della quota associativa.

È dovere dei soci ordinari assolvere al pagamento annuale della quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea.

I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

I soci cessano di appartenere alla Associazione per spontanee dimissioni, per decesso o a seguito di morosità da almeno due anni.

La perdita della qualifica di socio, per qualsiasi motivo non da alcun diritto a rimborsi di qualunque genere sia sulla quota che sulle altre somme versate confermando espressamente la volontarietà di tali versamenti come già sopra esposta.

ART. 6 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’associazione:

  1. l’Assemblea Generale dei soci
  2. il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere;
  3. il Consiglio Direttivo, costituito da componenti di diritto e da componenti eletti.

ART. 7 – L’Assemblea Generale dei soci

L’Assemblea Generale è costituita da soci ordinari, in regola con il pagamento della quota associativa, e dai soci onorari ed è convocata per iscritto inviato anche a mezzo facsimile o e-mail, dal presidente dell’Associazione con un preavviso di almeno otto giorni.

Essa è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei soci ordinari, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti.

L’Assemblea Generale ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:

  1. elegge e revoca il Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dall’articolo 9;
  2. discute ed approva il bilancio consuntivo unitamente ai documenti che lo compongono;
  3. delibera sugli argomenti dei quali, almeno otto giorni  prima della riunione, sia stata richiesta l’iscrizione all’ordine del giorno da parte del Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci ordinari;
  4. approva l’ammontar della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
  5. apporta modifiche allo Statuto sociale secondo quanto previsto dal successivo articolo 12;
  6. delibera in merito allo scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e per la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. Può essere altresì convocata in via straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo oppure di almeno un quinto dei soci ordinari.

L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione.

Al di fuori dei casi espressamente previsti agli artt. 12 e 13 del presente Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano presente.

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 8 – Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale e Tesoriere

I componenti del Consiglio Direttivo eleggono a maggioranza, con scrutinio segreto e tra i Consiglieri eletti il Presidente dell’Associazione.

Il Presidente resta in carica per due anni, rappresenta legalmente la società, presiede le riunioni dell’Assemblea Generale dei soci e quelle del Consiglio Direttivo e svolge tutti i compiti dei quali venga investito dal Consiglio stesso.

Ha facoltà di nominare un Segretario alla presidenza, che ha funzioni di assistenza al Presidente e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. La carica di Presidente non è immediatamente rinnovabile.

Al termine del suo mandato il Presidente entra a far parte di diritto per due anni del Consiglio Direttivo.

I Componenti del Consiglio Direttivo eleggono a maggioranza nel loro ambito il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente su sua delega o in caso di suo impedimento: egli può svolgere inoltre eventuali compiti a lui affidati dal Consiglio Direttivo.

La carica di Vice Presidente ha durata biennale.

I Componenti del Consiglio Direttivo eleggono a maggioranza nel loro ambito il Segretario Generale.

Il Segretario Generale segue l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Presidente; provvede alla stesura dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo ed ha la responsabilità della regolare tenuta dei libri sociali; ha il compito di svolgere tutte le pratiche relative alla società stessa; convoca con almeno otto giorni di anticipo il Consiglio Direttivo.

Il tesoriere gestisce i fondi della società secondo le direttive del Consiglio e prepara il bilancio da sottoporre all’adozione del Consiglio Direttivo ed all’approvazione dell’Assemblea.

Il tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo ed è scelto fra i consiglieri; può  avvalersi di consulenze professionali esterne.

ART. 9 – il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare le finalità della Associazione secondo gli scopi indicati nell’articolo 2 ed in base agli orientamenti indicati dall’assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è composto:

  1. dal Presidente dell’associazione;
  2. dal Vice Presidente;
  3. dal Segretario Generale;
  4. dal Tesoriere;
  5. dai tre Soci Fondatori
  6. dal Presidente uscente
  7. quattro (4) Consiglieri eletti.

I Consiglieri vengono eletti ogni due anni ed a scrutinio segreto dai soci in regola con il pagamento delle quote associative, i quali possono esprimere un massimo di cinque preferenze nell’ambito di una lista redatta dal Segretario Generale fra i Soci che intendono candidarsi.

Questi devono far pervenire per iscritto la propria candidatura al Segretario Generale almeno due mesi prima della data prevista per l’elezione.

I componenti eletti del Consiglio Direttivo restano in carica per 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili, ad esclusione dei soci fondatori che restano in carica con  scadenza temporale legata all’esistenza della Associazione stessa. Qualora un Consigliere venga a cessare dalla carica prima della scadenza naturale, viene chiamato a succedergli il socio che tra i non eletti aveva ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti che ingenerino una situazione di più di quattro consiglieri eletti, faranno parte del Consiglio Direttivo coloro che hanno maturato una maggiore anzianità come soci GISTO.

Il Presidente uscente del GISTO entra a far parte per due anni della componente di diritto del Consiglio Direttivo.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  1. convocare l’Assemblea ordinaria o straordinaria dei soci.
  2. proporre iniziative all’Assemblea Generale dei soci; eventuali proposte di modifica di statuto, di cui all’articolo 12, saranno portate a conoscenza dei Soci almeno due mesi prima dell’assemblea in cui verranno esaminate.
  3. portare a compimento tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che per legge o per statuto sociale competono all’assemblea generale dei soci;
  4. tenere l’amministrazione sociale rendendone conto ogni anno all’Assemblea Generale dei soci adottando il bilancio predisposto dal Tesoriere.
  5. stabilire la sede, la data del congresso annuale della Associazione;
  6. attivare sezioni interregionali o regionali;
  7. proporre modifiche statutarie da sottoporre  all’approvazione dell’Assemblea;
  8. proporre all’assemblea la nomina del Collegio Sindacale;
  9. stabilire l’ammontare della quota associativa annua;
  10. procedere con la nomina di Commissioni Permanenti;
  11. nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato con otto gironi di anticipo dal Segretario Generale mediante lettera scritta, facsimile, e-mail o sms con ricevuta di invio e di ricezione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente o i due terzi del consiglio direttivo lo ritengano opportuno e comunque almeno una volta l’anno per l’adozione del bilancio redatto dal tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta: ciascun componente ha diritto ad un voto e, a parità di voti, prevarrà quello del Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e trarne copia.

ART. 10- Organo Sindacale

Nei casi in cui è obbligatorio per legge o ove l’assemblea lo decida, l’Associazione è controllata da un Organo Sindacale composto o da un unico Sindaco o da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge. Il Collegio Sindacale elegge nel proprio seno il suo Presidente.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale ha i poteri ed i doveri di cui all’art. 2403 e 2403bis del C.C. ed esercita, ove non disposto diversamente dalla legge, il controllo legale di conti dell’associazione.

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità sociali da parte del GISTO.

L’Assemblea che nomina il Collegio Sindacale determina, altresì, il compenso loro spettante.

Ogni Sindaco, sentito il parere del Presidente del GISTO, può procedere anche individualmente, ed in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all’anno per la relazione sul bilancio da sottoporre all’Assemblea.

ART. 11 – Esercizio sociale e bilancio

L’anno sociale ed esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L’Associazione, in relazione all’attività complessivamente svolta, è tenuta secondo obblighi di legge a redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.

Detto documento, denominato “bilancio”, dovrà essere redatto dal Tesoriere, adottato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 12 – Modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto sociale possono essere proposte dal Consiglio Direttivo, o da un meno di un quinto dei Soci ordinari, almeno due mesi prima della data dell’Assemblea ordinaria o straordinaria nella quale verranno discussi. Il Consiglio comunicherà il testo delle modifiche a tutti i Soci almeno un mese prima dell’Assemblea, unitamente alla convocazione della stessa. L’Assemblea può considerarsi valida se è presente almeno un quarto (1/4) dei soci ordinari.

Le modifiche sono approvate a maggioranze assoluta dei presenti.

ART. 13 – Scioglimento dell’Associazione

L’Associazione può essere sciolta per decisione dell’Assemblea con una maggioranza dei tre quarti dei presenti e votanti.

L’Assemblea può considerarsi valida se è presente almeno ¼ dei soci ordinari.

In tale caso l’Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori e deterrà le norme per la liquidazione e devoluzione dell’eventuale attivo.

ART. 14 – Clausola compromissoria

Qualora infruttuosamente esperita dinnanzi al Collegio dei Probiviri, ogni controversia avente ad oggetto rapporti associativi, l’applicazione e l’interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli  organi sociali comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promossa da o contro i Consiglieri, da o contro i liquidatori, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli Organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminari di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio della città ove ha sede legale l’Associazione.

Qualora non si pervenga ad un accordo in sede di conciliazione, tali controversie saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale della città ove ha sede legale l’Associazione.

L’organo arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati dalla Camera Arbitrale della città ove ha sede legale l’Associazione. In ogni caso i tre arbitri decideranno secondo diritto e in via rituale.

ART. 15 – Norma di chiusura

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.